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LEGGE 15 luglio 1909, n. 492

Autorizzazione riguardante i depositi in conto corrente fruttifero presso gli istituti d'emissione. (009U0492)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/08/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  6-8-1909 al: 15-12-2009
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Art. 1



Il ministro del tesoro ha facoltà di autorizzare gli Istituti di emissione a corrispondete sui depositi in conto corrente fruttifero un interesse in misura non superiore ai tre quarti della ragione d'interesse applicata ai depositi delle Casse di risparmio postali.

Quando la cifra di tali depositi conto corrente superasse:

per la Banca d'Italia . . . . L. 200,000,000
per il Banco di Napoli . . . » 80,000,000
per il Banco di Sicilia . . . » 25,000,000

l'Istituto dovrà ridurre la sua circolazione di un terzo dell'eccedenza.