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LEGGE 20 giugno 1909, n. 364

Le antichità e le belle arti. (009U0364)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  13-7-1909 al: 21-1-1928
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Art. 1



Sono soggette alle disposizioni della presente legge le cose immobili e mobili che abbiano interesse storico, archeologico, paletnologico o artistico.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.

Tra le cose mobili sono pure compresi i codici, gli antichi manoscritti, gli incunabuli, le stampe e incisioni rare e di pregio e le cose d'interesse numismatico.