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REGIO DECRETO 22 aprile 1909, n. 229

Che approva il testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato. (009U0229)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/06/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/01/1976)
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Testo in vigore dal:  3-6-1909 al: 23-5-1974
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 21 della legge 9 luglio 1908, n. 418, che statuisce di provvedere al coordinamento delle disposizioni della legge medesima con quelle non abrogate, o modificate degli statuti della Cassa pensioni, del Consorzio di mutuo soccorso e dell'Istituto di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato, approvati con i RR. decreti 23 maggio 1907, nn. 290 e 289, ed alla loro pubblicazione in un unico testo;
Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i ministri del tesoro e di agricoltura, industria e commercio;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico delle disposizioni per le pensioni del personale delle ferrovie dello Stato, visto, d'ordine Nostro, dai ministri proponenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1909.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI - BERTOLINI - CARCANO -
COCCO-ORTU.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.