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REGIO DECRETO 12 novembre 1908, n. 821

Che concede il sale a L. 12 al quintale per la preparazione di acqua marina artificiale da servire all'allevamento dei pesci negli acquari marini. (008U0821)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  24-2-1909 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 3, comma 1, della legge 21 aprile 1862, n. 563, e la tabella B annessa al decreto legis1ativo 28 giugno 1866, n. 3018 sulla tariffa dei sali;
Visto l'articolo 45 del regolamento sulle privative, approvato con R. decreto 1 agosto 1901, n. 399;
Sentito il parere del Consiglio tecnico per l'amministrazione dei sali;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Sentito

il Consiglio di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1




È concesso il sale al prezzo di L. 12 al quintale per la preparazione di acqua marina artificiale da servire all'allevamento dei pesci negli acquari marini.