stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 24 dicembre 1908, n. 818

Che stabilisce il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati degli Ordini del Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia. (008U0818)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/02/1909 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  20-2-1909 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
e dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro
Generale Gran Mastro.
Visti i Regi decreti 5 gennaio 1890, 11 giugno 1896, 21 gennaio, 13 dicembre 1906 e 26 gennaio 1908;
Sentito il presidente del Consiglio dei ministri ed il nostro primo Segretario pel Gran Magistero Mauriziano, cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia;

Di

Nostro motu proprio ed in virtù della Nostra Regia prerogativa ed autorità magistrale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il numero delle nomine che potranno farsi ogni anno nelle cinque classi dei decorati negli Ordini dei Santi Maurizio e Lazzaro e della Corona d'Italia sarà il seguente:

Nell'Ordine Mauriziano:

pei Cavalieri di Gran Croce il numero di tre,

pei Grand'Ufficiali il numero di diciotto,

pei Commendatori il numero di cinquantaquattro,

per gli Ufficiali il numero di centosettantasei,

pei Cavalieri il numero di quattrocentonovantaquattro.

Nell' Ordine della Corona d'Italia:

pei Cavalieri di Gran Croce il numero di quattordici,

pei Grand'Ufficiali il numero di quarantotto,

pei Commendatori il numero di duecentosettantadue,

per gli Ufficiali il numero di cinquecentotrentacinque,

pei Cavalieri il numero di duemilaquattrocentoquarantacinque.

Il presidente del Consiglio dei ministri provvederà annualmente ad una razionale ripartizione dei numeri stabiliti dal presente articolo fra la presidenza e i vari Ministeri.

Non sono compresi in questi numeri le concessioni che fosse Nostra volontà di fare nella forma del motu proprio e quelle relative ai Grand'Ufficiali dello Stato, ai funzionari all'atto del loro collocamento a riposo ed a personaggi esteri.