Concessioni «ad personam» in favore di funzionari del cessato R. Ispettorato generale delle strade ferrate, del personale stabile rimasto definitivamente presso le Società già esercenti le reti Mediterranea, Sicula e Meridionale, del già R. commissariato e delle Amministrazioni che esercitarono le linee dello Stato anteriormente al 1° luglio 1885 (Art. 5 della legge 9 luglio 1908, n. 406).
Disposizioni concernenti le concessioni previste dalle tabelle A, B e C annesse alla legge 9 luglio 1908, n. 406. I. - Medici incaricati della campagna antimalarica.