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LEGGE 18 giugno 1908, n. 286

Autorizzazione alla Cassa depositi e prestiti di somministrare un mutuo di L. 11,400,000 per gli ospedali riuniti di Roma. (008U0286)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  18-7-1908 al: 15-12-2010
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Art. 1



La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a somministrare al tesoro, per fornirla all' Istituto di S. Spirito e ospedali riuniti di Roma, un mutuo di lire 11,400,000, estinguibile in 50 anni, per provvedere, fino alla concorrenza di tal somma, alla conversione ed alla unificazione dei debiti nonché alte necessità di cassa, di cui all'annessa tabella A.

Al pagamento degli interessi sul detto mutuo contribuirà annualmente lo Stato nella misura di un ottavo della quota di interessi corrispondente al saggio normale, rimanendo la restante quota di interessi e la intera quota di ammortamento del mutuo a carico dell'istituto assuntore.