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LEGGE 22 marzo 1908, n. 105

Concernente abolizione del lavoro notturno nell'industria della panificazione e delle pasticcierie. (008U0105)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/04/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  19-4-1908 al: 10-3-1952
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Art. 1



È vietato di lavorare e far lavorare nelle aziende industriali per la produzione del pane e delle pasticcerie nelle ore comprese fra le 21 e le 4, ad eccezione del sabato in cui il lavoro potrà protrarsi fino alle 23.

Il divieto si applica alle operazioni di preparazione dei lieviti, riscaldamento dei forni, impasto, confezione e cottura del pane e delle pasticcerie anche se esse siano compiute disgiuntamente presso industriali diversi.