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REGIO DECRETO 15 dicembre 1907, n. 849

Che modifica la tenuta dei registri dello stato civile del Regno (007U0849)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/03/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-3-1908 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile;
Visto l'art. 12 della legge 14 giugno 1874, n. 1961, col quale si prescrive la tenuta degli atti dello stato civile in registri stampati con moduli uniformi in tutto il Regno;
Visto il R. decreto 23 ottobre 1874, n. 2135, col quale si approvano i modelli degli atti dello stato civile e si prescrive che i registri siano costituiti di due parti, l'una in foglio con modelli a stampa, denominata «Parte prima», e l'altra in foglio interamente in bianco, denominata «Parte seconda»;
Riconosciuta la necessità di apportare modificazioni alla parte seconda dei registri stessi, al fine di rendere più agevole e spedita la redazione di alcuni atti;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro guardasigilli, ministro segretario di Stato per gli affari di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La parte seconda dei registri dello stato civile indicata nell'art. 4 del R. decreto 23 ottobre 1874, n. 2135, viene divisa in serie, e cioè:

Registri di nascita

Parte seconda.

Serie A: per la trascrizione degli atti di nascita, ricevuti dall'uffiziale dello stato civile di un Comune, ove l'infante nacque accidentalmente.

Serie B: composta di fogli in bianco per tutti gli atti indicati nell'art. 4, n. 1, del R. decreto 23 ottobre 1874, n. 2135.

Registri delle pubblicazioni di matrimonio

Parte seconda.

Serie A: per la trascrizione delle richieste pervenute dall'ufficio davanti al quale sarà celebrato il matrimonio.

Serie B: composta di fogli in bianco per le richieste fatte in seguito a dispensa dalle pubblicazioni

Registri di matrimonio

Parte seconda.

Serie A: per la trascrizione degli atti di matrimonio celebrati davanti un altro ufficiale competente per la residenza o per il domicilio di uno degli sposi.

Serie B: composta di fogli in bianco per gli atti indicati nell'art. 4, n. 3 del R. decreto 23 ottobre 1874, n.2135 e nell'art. 95, n. 4, del R. decreto 15 novembre 1865, n. 2602.

Registri di morte

Parte seconda.

Serie A: per la trascrizione degli atti di morte avvenuta fuori del luogo ove il defunto aveva la sua residenza.

Serie B: per gli atti di morte che l'ufficiale dello stato civile stende in seguito ad avvisi o notizie avute da ospedali, collegi e simili.

Serie C: composta di fogli in bianco per tutti gli altri atti indicati nell'art. 4 del R. decreto 23 ottobre 1874, n. 2135.