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REGIO DECRETO 22 dicembre 1907, n. 838

Che approva l'annesso regolamento per la elezione dei due rappresentanti il personale ferroviario nel Consiglio generale del traffico, istituito presso il Ministero dei lavori pubblici. (007U0838)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  19-2-1908 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 63 della legge 7 luglio 1907, n. 429, riguardante l'ordinamento dell'esercizio di Stato delle ferrovie non concesse ad imprese private;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, visto, d'ordine Nostro, dal ministro dei lavori pubblici, per la elezione dei due rappresentanti il personale ferroviario nel Consiglio generale del traffico istituito presso il Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle ferrovie dello Stato).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Bertolini

Visto, Il guardasigilli: Orlando.