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REGIO DECRETO 10 novembre 1907, n. 818

Che approva l'unito testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli. (007U0818)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1908 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  31-1-1908 al: 11-5-1934
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 9 della legge 7 luglio 1907, n. 416, che autorizza il Nostro Governo a raccogliere in testo unico le disposizioni della legge stessa e quelle della legge 19 giugno 1902, n. 242, sul lavoro delle donne e dei fanciulli;
Udito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio;

Sentito

il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico di legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 novembre 1907.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
Cocco-Ortu.

Visto, Il guardasigilli: Orlando.