stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 giugno 1907, n. 540

Provvedimenti per agevolare le comunicazioni coi capoluoghi di circondario e disposizioni relative alle ferrovie concesse all'industria privata, alle tramvie ed agli automobili in servizio pubblico. (007U0540)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-8-1907 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Per le sovvenzioni da accordarsi dallo Stato nelle concessioni di ferrovie all'industria privata, destinate a congiungere capoluoghi di circondario ed importanti capoluoghi di distretto a linee ferroviarie esistenti, è stabilito uno speciale limite d'impegno che dalla data di pubblicazione della presente legge a tutto l'esercizio del 1908-909, viene fissato in L. 2,500,000.

Le concessioni sono sempre fatte in conformità alle disposizioni del R. decreto 25 dicembre 1887, n. 5162-bis, convertito in legge 30 giugno 1889, n. 6183, della legge 30 aprile 1899, n. 168 e dell'art. 13 della legge 9 luglio 1905, n. 413.