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LEGGE 14 luglio 1907, n. 511

Modificazioni all'ordinamento giudiziario. (007U0511)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/08/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  7-8-1907 al: 15-12-2009
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Art. 1



I gradi, gli stipendi, le relative categorie ed il numero dei magistrati sono determinati dalla tabella A, annessa alla presente legge.

Con decreto Reale verrà pubblicata la tabella del numero dei funzionari, che con l'attuazione della presente legge dovranno essere addetti alle Corti, ai tribunali, agli uffici del pubblico ministero ed alle preture del Regno.