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LEGGE 11 luglio 1907, n. 464

Aumento della dotazione della Camera dei deputati per gli esercizi finanziari 1906-907 e 1907-908. (007U0464)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/08/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  2-8-1907 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono autorizzate le maggiori assegnazioni di L. 15,000 al capitolo n. 43: «Spese per la Camera dei deputati» dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1906-907 e di L. 25,000 al corrispondente capitolo dell'esercizio 1907-908.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Racconigi, addì 11 luglio 1907.

VITTORIO EMANUELE.

CARCANO.

Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.