stai visualizzando l'atto

LEGGE 30 dicembre 1906, n. 685

Modificazioni alle leggi (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, e 13 marzo 1904, n. 104, sulla Cassa nazionale di previdenza per l'invalidità e per la vecchiaia degli operai. (006U0685)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/01/1907 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  31-1-1907 al: 15-12-2009
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



All'art. 6 della legge (testo unico) 28 luglio 1901, n. 387, è sostituito il seguente:

Art. 6. - Le entrate annuali ordinarie della Cassa nazionale sono le seguenti:

a) sette decimi degli utili netti annuali delle Casse postali di risparmio, di cui all'art. 15 della legge 27 maggio 1875, n. 2779;

b) metà degli utili netti annuali della gestione dei depositi giudiziari, di cui all'art. 8 della legge 29 giugno 1882, n. 835;

c) l'importo delle eredità vacanti devolute allo Stato ai sensi degli articoli 742 e 758 del Codice civile;

d) gl'interessi annuali del fondo patrimoniale;

e) ogni altro provento eventualmente assegnato alla Cassa.

Sulle entrate annuali ordinarie, di cui alle lettere a e b, e sino a quando la somma corrispondente non sia rinvestita nei modi indicati dalla presente legge, la Cassa dei depositi e prestiti corrisponderà alla Cassa nazionale di previdenza l'interesse normale a incominciare dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello cui si riferiscono gli utili netti costituenti le entrate stesse.

La disposizione della lettera a) avrà effetto a cominciare dagli utili della gestione 1906.