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REGIO DECRETO 26 agosto 1906, n. 508

Che stabilisce le somme da ripartirsi fra le varie provincie del Regno a favore dei danneggiati dalle alluvioni e dagli uragani. (006U0508)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/10/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  13-10-1906 al: 9-8-1907
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'art. 21 della legge 13 luglio 1905, n. 400, portante provvedimenti a favore dei danneggiati dalle alluvioni del 1° settembre 1905 e dagli uragani del 23 e 25 giugno dello stesso anno;
Sentita la Commissione Reale di cui all'art. 12 della legge anzidetta, istituita con R. decreto 16 novembre 1905 n. 580;

Sulla

proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria ed il commercio, di concerto con il presidente del Consiglio dei ministri, ministro dell'interno, e con quelli del tesoro, delle finanze e dei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

La somma dei due milioni di mutui agrari a titolo di credito personale che le Casse di risparmio, le Banche popolari, le Casse rurali e gli altri Istituti di credito e previdenza possono concedere ai più bisognosi tra i danneggiati dalle alluvioni del 1° semestre 1905, e dagli uragani del 23 e 25 giugno 1905, agli effetti ed alle condizioni stabiliti dalla legge 13 luglio 1905, n. 400 è ripartita per le varie provincie del Regno nel modo seguente:

1. Alla provincia di Padova, L. 400,000.

2. Id. di Venezia, L. 250,000.

3. Id. di Vicenza, L. 200,000.

4. Id. di Verona, L. 200,000.

5. Id. di Rovigo, L. 100,000.

6. Id. di Forlì, L. 200,000.

7. Id. di Ferrara, L 100,000.

8. Id. di Ravenna, L. 100,000.

9. Id. di Mantova, L. 50,000,

10. Id. di Bari, L. 50,000.

11. Id. di Brescia, L. 50,000.

12. Id. di Cagliari, L. 50,000.

13. Id. di Sassari, L. 50,000.

14. Id. di Udine, L. 10,000.

15. Id. di Treviso, L. 15,000.

10. Id. di Potenza, L. 10.000.

17. Id. di Catanzaro, L. 15,000.

18. Alla provincia di Pavia, L. 50,000.

19. Id. di Pesaro Urbino, L. 10,000.

20. Id. di Reggio Calabria, L. 5,000.

21. Id. di Reggio Emilia, L. 50,000.

22. Id. di Roma, L. 20,000.

23. Id. di Como, L. 5,000.

24. Id. di Lecce, L. 5,000.

25. Id. di Chieti, L. 5,000.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 26 agosto 1906.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.
F. Cocco- Ortn.
Gianturco.
A. Majorana.
Massimini.

Visto, Il guardasigilli: Gallo.