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LEGGE 15 luglio 1906, n. 441

Cessione e riscatto di canoni e d'altri oneri reali (006U0441)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/09/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  4-9-1906 al: 31-12-1993
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Art. 1



Gli Istituti esercenti il credito fondiario sono autorizzati ad acquistare per via di cessione le rendite, le prestazioni e tutti gli oneri, anche commutati, gravanti sui beni immobili a titolo di enfiteusi, subenfiteusi, decima, censo, albergamento od altro simile, rendendoli ammortizzabili mediante emissione e consegna di cartelle nel modo indicato negli articoli seguenti.