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REGIO DECRETO 21 dicembre 1905, n. 658

Portante norme per la scelta dei delegati commerciali all'estero. (005U0658)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/03/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  27-3-1906 al: 2-3-1920
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista l'opportunità di regolare con norme adatte il servizio dei delegati commerciali all'estero, soprattutto rispetto alle garanzie da richiedersi per la scelta di essi;
Visto il parere del Consiglio dell'industria e del commercio intorno alle norme medesime;
Sentito il Consiglio di Stato;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, industria ed il commercio, di concerto col Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



I delegati commerciali italiani all'estero sono addetti presso le Regie autorità diplomatiche e consolari e da queste saranno fatti riconoscere presso le autorità del luogo.

I delegati sono di due classi a seconda dell'assegno annuo ad essi corrisposto a termini dell'art. 11.