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REGIO DECRETO 14 dicembre 1905, n. 625

Accordo di protezione temporanea ad alcune invenzioni e disegni che figureranno nella Esposizione di Milano del 1906. (005U0625)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/02/1906 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  4-2-1906 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni che figurano nelle esposizioni;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per l'agricoltura, l'industria ed il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli e i disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella Esposizione generale di Milano dell'anno 1906, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge del 16 luglio 1905, n. 423.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1905.

VITTORIO EMANUELE.

A. Fortis.
Rava.

Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.