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REGIO DECRETO 8 giugno 1905, n. 244

Che fissa le attribuzioni dell'economo-cassiere del Ministero della guerra. (005U0244)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1905 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-7-1905 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Vista la legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato in data 7 febbraio 1884, n. 2016 (serie 3ª) ed il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª);
Visto i RR. decreti 26 novembre 1896, n. 513, e 29 maggio 1898, n. 206;
Sentito il Consiglio di Stato e la Corte dei conti;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della guerra e del ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'economo-cassiere per il Ministero della guerra deve essere scelto fra gli impiegati di concetto del Ministero stesso, aventi grado non inferiore a segretario.

Tale incarico dev'essere dato con decreto del ministro da registrarsi alla Corte dei conti e potrà essere revocato.