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REGIO DECRETO 24 dicembre 1903, n. 546

Aggiunte all'elenco annesso al Regolamento sulle merci pericolose e non applicazione di questo per alcune sostanze in date condizioni. (003U0546)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-2-1904 al: 15-12-2010
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Art. 1



Le prescrizioni di sicurezza stabilite dal suddetto Regolamento per le merci della categoria IIª, gruppo I, (corrosivi), non dovranno, in via eccezionale, essere applicate all'acido solforico monoidrato puro, od oleum, all'anidride solforica ed alla soda caustica, quando per tali merci vengano soddisfatte le seguenti condizioni di imballaggio:

a) l'acido solforico monoidrato puro, od oleum, sia rinchiuso in recipienti di lamiera di acciaio, di spessore non inferiore a tre millimetri, coi fondi saldati e senza chiodature, chiusi con tappi ermetici a vite e piombati. Tali recipienti dovranno essere contenuti in solide gabbie di legno ed avere un peso massimo non maggiore di 650 chilogrammi.

b) l'anidride solforica allo stato solido sia rinchiusa in cassette di solido lamierino saldate, imballate in robuste casse di legno a parete piena e del peso massimo non superiore a 100 chilogrammi;

c) la soda caustica solida sia rinchiusa in recipienti di lamiera di acciaio a perfetta chiusura del peso massimo non superiore ai 650 chilogrammi.

Qualsiasi collo che accennasse a perdita dovrà essere assolutamente escluso dal trasporto.