stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 23 ottobre 1903, n. 495

Che autorizza l'anticipata esecuzione di alcune opere stradali e di bonifica. (003U0495)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/01/1904 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal:  17-1-1904 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduta la legge 28 dicembre 1902, n. 547, concernente provvedimenti per anticipare l'esecuzione di opere pubbliche;

Veduta la legge 30 maggio 1875, n. 2521, riguardante la costruzione di opere stradali;

Veduta la legge 3 luglio 1902, n. 297, che determina la somma da erogarsi nel decennio finanziario dal 1903-904 al 1912-913 per la costruzione di strade nazionali e provinciali;

Vedute le leggi sulle bonificazioni 22 marzo 1900, n. 195 (testo unico), e 7 luglio 1902, n. 333, e le annesse tabelle;

Ritenuta la convenienza di anticipare l'esecuzione di alcune opere stradali e di bonifica oltre quelle di cui nei Regi decreti 3 maggio 1903, nn. 190 e 199, 14 giugno 1903, nn. 293 e 337, e 21 ottobre 1903. n. ;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È autorizzata l'anticipata esecuzione delle seguenti opere stradali e di bonifica per la complessiva spesa di lire duemilionicinquecentosessantacinquemila così ripartita:

Parte di provvedimento in formato grafico

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Data a San Rossore, addì 23 ottobre 1903.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
N. Balenzano.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.