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REGIO DECRETO 11 dicembre 1902, n. 558

Che conferisce premi speciali a coloro che contribuiscono a migliorare le condizioni dei lavoratori della terra. (002U0558)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/02/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  7-2-1903 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Riconosciuta l'opportunità di premiare degnamente coloro che nella pratica dell'agricoltura, della pastorizia, dalla selvicoltura e dell'insegnamento agrario si sono resi benemeriti delle industrie rurali, o con l'opera o col' consiglio o con le sostanze;
Ritenendo che nel segnalare codesti benemeriti si offra ad altri molti un nobile eccitamento a seguirne l'esempio con vantaggio dell'economia rurale;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Agricoltura, l'Industria e il Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio potrà conferire medaglie d'oro, d'argento, di bronzo e menzioni onorevoli di benemerenza a coloro che abbiano contribuito a migliorare le condizioni dei lavoratori della terra ed a diffondere pratiche razionali nella cultura dei campi, nelle industrie agrarie e zootecniche e nella selvicoltura.

Potranno pure conferirsi gli stessi premi a coloro, che saranno più segnalati, per bontà di opere ed efficacia di risultamenti, nel personale degli Istituti d'indole agraria o d'industria agricola, nonché agli Enti ed alle persone, che avranno in singolar modo contribuito a diffondere gl'insegnamenti delle discipline agrarie.