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LEGGE 28 dicembre 1902, n. 544

Aggiunta all'articolo 56 (testo unico 4 maggio 1893) della legge comunale e provinciale. (002U0544)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-1-1903 al: 15-12-2009
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

All'articolo 56 (testo unico, 4 maggio 1898) della legge comunale e provinciale è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia nei mandamenti o distretti ove l'emigrazione temporanea durante la stagione estiva è notevole e di carattere costante, potrà la Giunta provinciale amministrativa, sulla istanza o di un Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di un Comune, sentiti i Consigli comunali della circoscrizione elettorale, accordare che nella stessa la convocazione dei Comizi sia ritardata anche dopo l'epoca fissata e fino a tutto dicembre.

«In questo caso i nuovi eletti, in deroga al disposto dell'articolo 259, entreranno subito in carica.

«La deliberazione della Giunta provinciale amministrativa sarà pubblicata nei Comuni interessati; contro di essa è ammesso ricorso alla IV Sezione del Consiglio di Stato che deciderà anche in merito».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.