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LEGGE 21 dicembre 1902, n. 542

Istituzione del «Credito Agrario per il Lazio». (002U0542)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  23-1-1903 al: 20-2-1924
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Art. 1



Sarà costituito in Roma un Istituto con la denomizione di «Credito Agrario per il Lazio» con un capitale di L. 1,000,000.

Concorreranno a formare questo capitale la Cassa di risparmio delle provincie lombarde con L. 300,000, la Cassa di risparmio di Roma con L. 200,000 e la Banca d'Italia con L. 500,000.

Il detto capitale di fondazione potrà essere successivamente aumentato col concorso di altri Enti.