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REGIO DECRETO 28 dicembre 1902, n. 536

Indennità d'alloggio al corpo delle guardie di città. (002U0536)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 14/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  14-1-1903 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R decreto 21 agosto 1901, n. 409, col quale viene approvato il testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza;
Visto l'articolo 18 di detto decreto;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Alle guardie di città, ai loro graduati ed agli agenti ausiliari, ammogliati o vedovi con prole, è assegnata una indennità di alloggio di lire dodici mensili a cominciare dal primo luglio 1902.

Sono esclusi da tale concessione quegli agenti i quali usufruissero di alloggio in caserma o fossero provveduti di alloggio e casermaggio o di un equivalente compenso a carico dei Comuni a mente dell'articolo 63 del regolamento 12 dicembre 1901, n. 513.

La spesa relativa verrà prelevata dalle economie che si verificheranno sul bilancio del Ministero dell'Interno al capitolo paghe delle guardie di città.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

G. Zanardelli.
Giolitti.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.