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REGIO DECRETO 21 dicembre 1902, n. 527

Che eleva il fondo di scorta dei biglietti agli istituti di emissione. (002U0527)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1903 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  11-1-1903 al: 1-11-1905
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Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 5 del testo unico di legge sugli Istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con R. decreto 9 ottobre 1900, n. 373;

Veduto il Regolamento per i biglietti di Stato e di banca approvato con R. decreto 30 ottobre 1896, n. 508;

Veduto il R. decreto 7 gennaio 1900, n. 14;

Sentita la Commissione permanente di vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti di emissione;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato pel Tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il limite stabilito dal R. decreto 7 gennaio 1900, n. 14, per il fondo di scorta in biglietti di propria fabbricazione, per ciascun Istituto di emissione, è elevato dai tre quinti ad un importo uguale a quello della circolazione nel limite normale, di cui all'articolo 7 del succitato testo unico di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 dicembre 1902.

VITTORIO EMANUELE.

Zanardelli.
Di Broglio.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.