stai visualizzando l'atto

LEGGE 7 luglio 1902, n. 304

Per modificazioni alle disposizioni concernenti le opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. (002U0304)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/08/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
nascondi
Testo in vigore dal:  13-8-1902 al: 21-12-2008
aggiornamenti all'articolo

Art. 1



Appartengono alla 3ª categoria le opere da costruirsi ai fiumi e torrenti e loro bacini montani, non comprese fra quelle idrauliche di 1ª e 2ª categoria, e che insieme alla sistemazione del corso d'acqua abbiano uno dei seguenti scopi:

a) difendere ferrovie, strade ed altre opere di grande interesse pubblico, nonché beni demaniali dello Stato, delle Provincie e dei Comuni;

b) migliorare il regime di un corso d'acqua, che abbia opere classificate in 1ª o 2ª categoria;

c) impedire inondazioni, straripamenti, corrosioni, invasioni di ghiaie od altro materiale di alluvione, che possano arrecare rilevante danno al territorio o all'abitato di uno o più Comuni, o, producendo impaludamenti, possano recar danno all'igiene o all'agricoltura.

All'inscrizione di opere in 3ª categoria, comprese quelle di rimboscamento e rinsodamento dei terreni montani che alle opere medesime siano naturalmente collegate e coordinate, sarà provveduto in seguito a domanda diretta al Ministero dei Lavori Pubblici da tutti o da parte dei proprietari, o Enti interessati, o per iniziativa del Governo. L'inscrizione stessa, quando il Ministero ne abbia riconosciuta la necessità, sarà fatta per decreto Reale dopo sentiti i Consigli comunali e provinciali.