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LEGGE 12 giugno 1902, n. 185

Portante disposizioni circa la tutela e la conservazione dei monumenti ed oggetti aventi pregio d'arte o di antichità. (002U0185)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  12-7-1902 al: 15-12-2009
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Art. 1



Le disposizioni della presente legge si applicano ai monumenti, agl'immobili ed agli oggetti mobili che abbiano pregio di antichità o d'arte.

Ne sono esclusi gli edifici e gli oggetti d'arte di autori viventi, o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni.