stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 15 dicembre 1901, n. 555

Col quale viene proibita, nello spazio acqueo intorno a Monte Argentario, la pesca esercitata con reti od apparecchi a strascico da galleggianti accoppiati a vela (paranze). (001U0555)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  28-1-1902 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 2 della legge sulla pesca, 4 marzo 1877, n. 3706;
Visto parere degli Enti locali, richiesto dalla legge medesima;
Ritenuto che la R. Commissione consultiva per la pesca riconobbe l'opportunità e l'equità di studi e di esperimenti intorno all'efficacia dell'uso delle reti a strascico sulla conservazione delle specie di pesci;
Ritenuto che lo spazio acqueo intorno al Monte Argentario si presta a tali indagini;
Sentito l'avviso del Consiglio dei lavori pubblici, della Commissione consultiva per la pesca e del Consiglio di Stato nel caso particolare;

Sulla

proposta del Nostro Ministro per gli Affari di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È proibita dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, sino a tutto settembre 1903, nello spazio acqueo intorno a Monte Argentario, e limitato a nord dalla foce dell'Ombrone ed a sud dalla torre detta della Tagliata, entro i limiti del mare territoriale, la pesca esercitata con reti od apparecchi a strascico da galleggianti accoppiati a vela (paranze).