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REGIO DECRETO 8 novembre 1901, n. 554

Che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 12 maggio 1901, n. 170, riguardante la decadenza delle sovvenzioni da tradursi in prestiti in favore dei danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana di Campomaggiore. (001U0554)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  28-1-1902 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 12 maggio 1901, n. 170, che stabilisce alcuni termini di decadenza per la concessione delle sovvenzioni ai danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana di Campomaggiore, di cui nelle leggi 31 maggio 1887, n. 4511, e 26 luglio 1888, n. 5600;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, ai sensi dell'articolo 4 della legge 12 maggio 1901, n. 170, relativa ai termini di decadenza per la concessione delle sovvenzioni ai danneggiati dal terremoto della Liguria e dalla frana di Campomaggiore.

Il predetto Regolamento sarà visto e sottoscritto dal Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 8 novembre 1901.

VITTORIO EMANUELE.

Di Broglio.

Visto, Il Guardasigilli: Cocco-Ortu.