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LEGGE 26 dicembre 1901, n. 518

Portante modificazioni alle disposizioni che regolano le pensioni degli operai della R. Marina. (001U0518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1902 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  15-1-1902 al: 21-12-2008
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Art. 1



Agli operai permanenti della R. Marina è accordato il collocamento a riposo con diritto a pensione:

a) quando abbiano raggiunto venticinque anni di servizio e cinquanta d'età;

b) quando per ferite od infermità contratte per causa di servizio sieno resi inabili a continuarlo, qualunque sia la durata del medesimo;

c) quando dopo venticinque anni di servizio siano dichiarati inabili a continuarlo, qualunque sia la loro età.