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LEGGE 7 luglio 1901, n. 283

Onorari dei procuratori e patrocinio legale nelle preture. (001U0283)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/07/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
Testo in vigore dal:  24-7-1901 al: 15-12-2010
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Art. 1



Gli onorari dei procuratori sono determinati dalla tabella unita alla presente legge.

Niun altro diritto sarà loro dovuto.