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LEGGE 12 maggio 1901, n. 170

Circa provvedimenti per i danneggiati dal terremoto in Liguria e della frana di Campomaggiore. (001U0170)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/06/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-6-1901 al: 15-12-2009
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Art. 1



Coloro i quali, possedendo immobili danneggiati dal terremoto della Liguria, non ancora riparati o ricostruiti, non si sono finora valsi della concessione ad essi fatta a tenore dell'articolo 9 della legge 31 maggio 1887, n. 4511, dovranno mettersi in grado di stipulare il contratto per la sovvenzione entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, previa dimostrazione di trovarsi nella impossibilità economica di provvedere, senza il mutuo, a riparare o ricostruire l'immobile danneggiato.

Il contratto dovrà essere stipulato e sottoscritto nel detto termine, trascorso il quale senza che siansi suddisfatte le disposizioni precedenti, la concessione s' intenderà deceduta di pieno diritto.