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LEGGE 31 gennaio 1901, n. 23

Disposizioni sull'emigrazione. (001U0023)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/02/1901
Il Regio Decreto 10 luglio 1901, n. 375 ha successivamente disposto che il presente provvedimento entra in vigore il 02/09/1901.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  19-2-1901 al: 25-8-1914
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Art. 1



L'emigrazione è libera nei limiti stabiliti dal diritto vigente.

Gli inscritti di leva che abbiano compiuto, o che compiano nell'anno, il 18° anno di età, gli inscritti di leva marittima e i militari del Corpo Reale equipaggi potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso, i primi dal prefetto o dal sottoprefetto, i secondi dal capitano di porto e gli ultimi dal comandante del Corpo.

I militari di prima categoria dell'Esercito che non abbiano compiuto il 28° anno di età potranno emigrare quando abbiano ottenuto il permesso dal comandante del Distretto, al quale dovranno provare di trovarsi in una delle condizioni che saranno specificate dal Regolamento.

È libera l'emigrazione dei militari di seconda e di terza categoria, appartenenti all'Esercito e alla Marina.

È pure libera l'emigrazione dei militari di prima categoria appartenenti all'Esercito, che abbiano compiuto il 28° anno di età; ma sino a quando non abbiano compiuto il 32° anno, essi debbono notificare la loro partenza al comandante del Distretto. Questa notificazione sarà fatta in carta libera e senza spesa, nel modo che sarà stabilito dal Regolamento.

La facoltà di emigrare consentita ai militari dai precedenti capoversi potrà essere, in casi eccezionali, temporaneamente sospesa con decreto Reale, su proposta dei Ministri della Guerra e della Marina.

Il Ministro degli Affari Esteri potrà, d'accordo col Ministro dell'Interno, sospendere l'emigrazione verso una determinata regione, per motivi d'ordine pubblico, o quando possano correre grave pericolo la vita, la libertà, gli averi dell'emigrante.