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REGIO DECRETO 13 dicembre 1900, n. 485

Concernente disposizioni per le revocazioni nel personale di servizio dell'Amministrazione centrale della Guerra. (000U0485)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 25/01/1901 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  25-1-1901 al: 15-12-2010
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Regolamento sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale, approvato con R. decreto 23 ottobre 1853, n. 1611;
Visto il R. decreto 24 gennaio 1856, n. 1359, sulla composizione e sul procedimento delle Commissioni di disciplina per gli impiegati civili;
Visto il R. decreto 22 aprile 1888, n. 5385, modificato dall'altro del 25 dicembre 1898, n. 521, sull'ordinamento e sul ruolo organico dell'Amministrazione centrale della Guerra;
Considerato essere opportuno di stabilire da quale Autorità debba essere applicata la pena disciplinare della revocazione al personale di servizio dell'Amministrazione centrale della Guerra, e come debba comporsi la relativa Commissione di disciplina;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari della Guerra; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La revocazione del personale di servizio dell'Amministrazione centrale della Guerra avrà luogo per decreto Ministeriale, sentito il parere di una Commissione di disciplina.