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REGIO DECRETO 9 ottobre 1900, n. 373

Col quale si approva il testo unico delle disposizioni di legge riguardanti gl'Istituti d'emissione e la circolazione dei biglietti di banca. (000U0373)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/12/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/2011)
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Testo in vigore dal:  6-12-1900 al: 9-2-2011
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VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù della facoltà conferita al Governo dall'articolo 16 della legge 3 marzo 1898, n. 47, di pubblicare per Nostro decreto il testo unico di tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti d'emissione e la circolazione dei biglietti di banca;
Veduto il R. decreto del 30 marzo 1899, che provvide alla nomina di una Commissione speciale per la compilazione del detto testo unico, e veduti gli atti della Commissione medesima;
Sentiti gli Istituti d'emissione;
Sentita la Commissione permanente per la vigilanza sulla circolazione e sugli Istituti d'emissione;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per il Tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico di tutte le disposizioni di legge che riguardano gli Istituti d'emissione e la circolazione dei biglietti di banca, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro del Tesoro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Capodimonte (Napoli), addì 9 ottobre 1900.

VITTORIO EMANUELE.

Rubini.

Visto, Il Guardasigilli: Gianturco.