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REGIO DECRETO 14 dicembre 1899, n. 486

Circa la dotazione di linfa vaccinica, di cui sono obbligati a munirsi i capitani dei piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri in viaggi di lunga navigazione (099U0486)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/02/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  1-2-1900 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Regolamento che stabilisce le condizioni speciali richieste nelle navi addette al trasporto dei passeggieri, approvato con Nostro decreto del 20 maggio 1897, n. 178, e modificato con altro R. decreto del 19 ottobre 1898, n. 454;

Udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio Superiore di Marina;

Sulla proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato della Marina, dell'Interno, degli Affari Esteri e di Grazia e Giustizia e dei Culti;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La dotazione di linfa vaccinica, di cui sono obbligati a munirsi i capitani dei piroscafi addetti al trasporto dei passeggieri in viaggi di lunga navigazione, deve essere sempre in quantità sufficiente a provvedere per la eventuale vaccinazione di tutto le persone imbarcate.

È conseguentemente modificata la tabella A dei medicinali annessa al citato Regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 dicembre 1899.

UMBERTO

G. Bettolo.
Pelloux.
Visconti-Venosta.
A. Bonasi.

Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.