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LEGGE 17 dicembre 1899, n. 449

Circa le indennità agli operai addetti alle aziende dei monopolii dei tabacchi e dei sali nei casi d'infortunio sul lavoro. (099U0449)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-1-1900 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Gli operai in servizio delle Aziende dei Monopoli, esercitati dallo Stato, dei Tabacchi e dei Sali, hanno diritto di ripetere dall'Amministrazione delle Finanze le indennità che a loro spettassero nei casi d'infortuni sul lavoro, nei limiti e alle condizioni indicate nella legge 17 marzo 1898, n. 80.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1899.

UMBERTO.

Carmine.

Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.