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LEGGE 21 dicembre 1899, n. 448

Concernente la proroga del corso legale dei biglietti degli Istituti di emissione. (099U0448)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/01/1900 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  11-1-1900 al: 15-12-2009
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Il corso legale, di cui all'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, dei biglietti della Banca d'Italia e dei biglietti di nuovo tipo del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia è prorogato a tutto l'anno 1900.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 dicembre 1899.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, Il Guardasigilli: A. Bonasi.