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REGIO DECRETO 15 dicembre 1898, n. 543

Modificazioni al Regolamento per la fabbricazione dei pesi e misure e degli strumenti per pesare e misurare. (098U0543)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/02/1899.
La presente legge è stata erroneamente pubblicata in Gazzetta Ufficiale con numero di inserzione in Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana "542".
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  9-2-1899 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con R. decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie 3ª);
Visto il Regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, approvato con R. decreto 24 marzo 1892, n. 200;
Sentito il parere favorevole della Commissione Superiore metrica e del saggio delle monete e dei metalli preziosi;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



L'articolo 54 del Regolamento predetto è sostituito dal seguente:

«Art. 54. - Sono permesse misure di capacità per liquidi aventi la forma di barili o di botti, composte di doghe di legno solidamente cerchiate. Esse avranno le capacità seguenti cioè: litri 200, 100, 50, 25, 20, 10.

Per facilitare la costruzione di queste misure, si praticherà in uno dei fondi, ed in prossimità delle doghe, un foro in cui verrà fortemente incastrato un tronco di cono o di cilindro di legno che si farà penetrare nell'interno della quantità necessaria per ridurre la misura alla sua giusta capacità. La faccia esterna di questo tronco sarà possibilmente nel piano del fondo e sarà attraversata diametralmente da una lastra di ferro, i cui estremi saranno ciascuno fissati nel fondo con una vite a legno, pure di ferro, con la capocchia piana. Una cavità cilindrica o conica sarà praticata parte nella capocchia di ciascuna vite, parte sulla lastra ed in essa sarà colata una goccia di stagno per ricevere il bollo di prima verificazione.

Su questo fondo saranno impresse, a fuoco, la marca di fabbrica e l'indicazione della capacità della misura.

Queste misure potranno avere, oltre il cocchiume, che sarà situato alla metà di una doga, anche un'altra apertura in uno dei fondi e non dovranno avere né zipoli, né tasselli.

Ognuno dei cerchi estremi verrà fissato alle doghe mediante due viti a legno, diametralmente opposte, ed assicurate col bollo di verificazione prima, come quelle che fissano il tronco di cono o di cilindro che ha per iscopo di rendere esatta la misura».