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REGIO DECRETO 29 dicembre 1898, n. 533

Concernente modificazioni al Regolamento per il personale degli Uffici finanziarii. (098U0533)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/02/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  3-2-1899 al: 15-12-2010
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Art. 1


UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 8 del Regio decreto 14 novembre 1894, n. 480;

Veduto il Regolamento per il personale degli Uffici finanziari, approvato col Regio decreto 29 agosto 1897, n. 512;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Al titolo V del citato Regolamento «Disposizioni transitorie e finali» è aggiunto un articolo, che prenderà il numero 292, del tenore seguente:

«Fino ad esaurimento della graduatoria approvata coi decreti Ministeriali 28 aprile e 4 giugno 1893, è mantenuta la disposizione transitoria dell'articolo 8 del Regio decreto 14 novembre 1894, n. 480, per la nomina ad Aiutanti di 3ª classe, nel personale degli Uffici tecnici di finanza, dei periti straordinari in servizio degli Uffici medesimi, dichiarati idonei ai posti di geometra a norma dell'articolo 5 del Regio decreto 30 dicembre 1892, n. 783».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1898.

UMBERTO.

Carcano.

Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.