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REGIO DECRETO 27 novembre 1898, n. 515

Che estende alla Scuola Agraria annessa alla R. Università di Pisa tutte le disposizioni, relative agli esami, contenute nel capo III del Regolamento Generale Universitario. (098U0515)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/01/1899 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  22-1-1899 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto l'articolo 4 del Nostro decreto 18 agosto 1896, n. 439, pel quale è fatto obbligo agli studenti della Scuola di Agraria presso la R. Università di Pisa di superare tutti gli esami dell'anno scolastico per ottenere il passaggio all'anno successivo;
Considerato che la Scuola predetta è annessa alla R. Università di Pisa, e che quindi per quanto riguarda gli esami deve esser regolata dalle disposizioni contenute nel Regolamento Generale Universitario, comuni a tutti gli studenti delle Università;
Sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

È abrogato l'articolo 4 del R. decreto 18 agosto 1896, n. 439.

Tutte le disposizioni relative agli esami contenute nel capo III del Regolamento Generale Universitario, approvato col R. decreto 26 ottobre 1890, n. 7337, sono estese alla Scuola Agraria annessa alla R. Università di Pisa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 novembre 1898.

UMBERTO.

Baccelli.

Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.