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REGIO DECRETO 9 dicembre 1897, n. 530

Che stabilisce la cauzione da prestarsi dall'Economo dell'Istituto dei sordo-muti in Palermo. (097U0530)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 15/01/1898 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  15-1-1898 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 65 della legge 17 febbraio 1884, n. 2016, sull'Amministrazione e sulla Contabilità generale dello Stato;
Visti gli articoli 229 e 231 del relativo Regolamento, approvato con Nostro decreto in data 4 maggio 1885, n. 3074;
Ritenuta l'opportunità che venga fissata la cauzione da prestarsi dall'Economo dello Istituto dei Sordo-Muti in Palermo;
Ritenuto che per consuetudine vigente nell'Amministrazione di quell'Istituto, la maggior somma di cui l'Economo possa avere il maneggio non eccede mai le lire cinquecento;
Considerato che nessun mobile di proprietà dello Stato trovandosi in consegna del detto funzionario sia equo lo stabilire per lui la cauzione di L. 1000;
Sentito il parere del Ministro del Tesoro e del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La cauzione dell'Economo dell'Istituto dei Sordo-Muti in Palermo è stabilita in L.