stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 17 dicembre 1896, n. 582

Che stabilisce l'entità delle cauzioni da prestarsi dagli agenti di riscossione per gl' Istituti sottoposti a tassa d'ingresso. (096U0582)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/02/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  11-2-1897 al: 30-1-1899
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D' ITALIA
Visto l'articolo 20 del Regolamento per la tassa d'entrata nei Musei, nelle Gallerie, negli Scavi e nei Monumenti, approvato con R. decreto 11 giugno 1885, col quale si è fatto obbligo agli Agenti di riscossione di prestare speciale cauzione pel servizio della tassa d'ingresso nella misura stabilita con decreto 23 dicembre 1880 n. 5839, serie 2ª, o che sarebbe in appresso fissata;
Ritenuta l'opportunità di stabilire un criterio fisso per determinare la entità delle cauzioni da prestarsi da ciascuno degli Agenti per gl'Istituti sottoposti a tassa d'ingresso non compresi nella tabella annessa al sopra citato decreto 23 dicembre 1880;
Ritenuto che possa essere equa misura di tale malleveria la somma corrispondente al 50 per cento della media mensile delle riscossioni valutate sui risultati dell'ultimo quadriennio;
Sentito il parere del Ministero del Tesoro e del Consiglio di Stato;

Sulla

proposta del Nostre Ministro Segretario di Stato per l'Istruzione Pubblica; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Le cauzioni degli Agenti contabili incaricati della riscossione della tassa d'entrata istituita colla legge 27 maggio 1875 n. 2554, sono determinate, per gli stabilimenti non compresi nella tabella annessa al R. decreto 23 dicembre 1880 n. 5839, nella misura del 50 per cento della riscossione media mensile calcolata sui risultati dell'ultimo quadriennio.