stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO 6 dicembre 1896, n. 570

Riflettente l'avanzamento nel Corpo del Genio navale. (096U0570)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  23-1-1897 al: 15-12-2010
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 23 luglio 1896;
Visto il R. decreto 10 marzo 1878 n. 4322 (serie 2ª) che regola gli avanzamenti nel Corpo del Genio navale;
Sentito il Consiglio superiore di Marina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



In via provvisoria fino a tutto l'anno 1898 gli allievi ingegneri nel Corpo del Genio navale potranno essere promossi ingegneri di 2ª classe purché contino almeno sedici mesi di servizio nel grado ed abbiano sostenuto gli esami di idoneità pel grado superiore con esito favorevole innanzi apposita Commissione nominata dal Nostro Ministro della Marina, ovvero li abbiano sostenuti presso la Scuola superiore navale di Genova, riportando da questa la laurea di ingegnere navale e meccanico.