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REGIO DECRETO 26 novembre 1896, n. 537

Che stabilisce le norme pel conferimento dei posti vacanti di Commessi e Disegnatori nelle direzioni dei lavori della R. Marina. (096U0537)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/01/1897 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/12/2010)
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Testo in vigore dal:  8-1-1897 al: 15-12-2010
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UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto i Regi decreti in data 23 luglio 1891 nn. 474 e 475 che istituiscono due categorie di impiegati denominati commessi delle direzioni dei lavori e disegnatori;
Visto il R. decreto 7 ottobre 1891 che stabilisce le norme per il reclutamento e lo avanzamento dei commessi e dei disegnatori;
Visto il R. decreto 25 giugno 1893 n. 361 relativo al conferimento di posti di commessi e disegnatori ad amanuensi e disegnatori avventizii della R. marina;
Visto il R. decreto 20 giugno 1895 che approva il regolamento per le direzioni dei lavori della R. marina;
Sentito il Consiglio Superiore di Marina;

Sulla

proposta del Nostro Ministro della Marina; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Ad occupare i posti vacanti di commessi delle direzioni dei lavori e di disegnatori a ruolo organico delle direzioni stesse, possono essere ammessi rispettivamente gli amanuensi, gli scritturali, ed i disegnatori avventizii con le seguenti norme:

a) A commessi di 1ª classe o disegnatori di 1ª classe rispettivamente gli amanuensi, scritturali e disegnatori con mercede giornaliera superiore alle lire 5,00.

b) A commessi di 2ª classe o disegnatori di 2ª classe rispettivamente gli amanuensi, scritturali e disegnatori con mercede dalle lire 4,00 alle 5,00.

c) A commessi di 3ª classe o disegnatori di 3ª classe rispettivamente gli amanuensi, scritturali e disegnatori con mercede inferiore alle lire 4,00.