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LEGGE 23 luglio 1896, n. 318

Riflettente la concessione di compensi di costruzione e premi di navigazione ai piroscafi ed ai velieri nazionali (096U0318)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/08/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/12/2008)
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Testo in vigore dal:  8-8-1896 al: 12-7-1906
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Art. 1



Sono accordati per un decennio, dal giorno in cui la presente legge andrà in vigore, i compensi di costruzione indicati nei seguenti articoli.