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LEGGE 21 giugno 1896, n. 218

Riflettente l'accettazione, da parte delle Provincie, Comuni e Istituzioni pubbliche, di lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore. (096U0218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/07/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  1-7-1896 al: 17-5-1997
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Art. 1



Le Provincie, i Comuni e le Istituzioni pubbliche di beneficenza non possono accettare lasciti o donazioni di qualsiasi natura o valore che importino aumento del patrimonio senza autorizzazione del Prefetto, il quale provvede agli effetti della legge 5 giugno 1850 n. 1037, previo parere della Giunta provinciale amministrativa.

Resta fermo l'obbligo della tassa stabilita dal n. 48 della legge 19 luglio 1880 n. 5536 sulle concessioni governative.