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LEGGE 4 giugno 1896, n. 183

Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª). (096U0183)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/06/1896 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
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Testo in vigore dal:  28-6-1896 al: 21-12-2008
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Art. 1



I mutuatari pagano all'Istituto che fa il prestito, per diritti di commissione e spese d'amministrazione, unitamente agli interessi ed alle quote di ammortamento, un compenso annuo non maggiore di 45 centesimi per ogni 100 lire di capitale mutuato, restando a carico del mutuatario la spesa del contratto e di riduzione o cancellazione d' ipoteca.

Inoltre pagano all' Istituto, affinchè questo ne soddisfi il pubblico erario, altri dieci centesimi per i mutui non superiori a lire diecimila, e per i mutui di maggiore somma quindici centesimi, che potranno per Decreto Reale essere ridotti a dieci centesimi, a titolo di abbonamento per le tasse di qualunque specie che possano a lui competere per il contratto e per la emissione e circolazione delle cartelle fondiarie.

Con le tasse di registro, bollo e ipotecarie l'abbonamento comprende anche:

1° le accettazioni di delegazione di pagamento di mutui fatte dall'Istituto creditore;

2° gli atti di consenso a riduzione, surrogazione, cessione di grado, cancellazione e reiscrizione d'ipoteche, fatti dopo il contratto condizionale di mutuo, allo scopo che l'Istituto consegua la prima ipoteca;

3° gli atti di dimissione di crediti ipotecari e di cancellazione delle relative ipoteche, fatti col provento del mutuo e con lo scopo indicato al n. 2;

4° gli atti di proroga della minor mora convenuta nell'atto di mutuo e gli atti di riduzione della mora a termine minore del convenuto;

5° gli atti relativi all'iscrizione delle ipoteche giudiziali e suppletive;

6° gli atti di quietanza e di cancellazione parziale o totale della ipoteca a garanzia del mutuo;

e in generale tutti gli altri atti che siano connessi col contratto o da esso necessariamente dipendenti.

Quando il mutuo per l'ammortamento o per restituzioni anticipate, sia ridotto alla metà, il compenso sarà ridotto a dieci centesimi annui per ogni cento lire della somma residuale.

Se al mutuatario originario subentrano più mutuatari, i compensi erariali debbono essere ripartiti fra i mutuatari subentrati, in proporzione delle rispettive quote di mutuo assunte, e il benefizio della riduzione, di cui all'alinea precedente, va considerato per ciascuno dei mutui nei quali fu diviso il mutuo originario.

I conti correnti con garanzia ipotecaria, sono soggetti alle tasse ordinarie